IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2023

 

PREMESSA

L’ormai imminente entrata in vigore della riforma chiama il mondo sportivo dilettantistico ad affrontare notevoli cambiamenti nella gestione del personale.

A circa 10 giorni dall’entrata in vigore, riteniamo opportuno fornire un supporto ai processi decisionali che inevitabilmente tutti avete avviato. Innanzitutto è necessario fare il punto sulla normativa in vigore:

Il Governo ha predisposto uno schema di decreto correttivo che sta seguendo il suo percorso parlamentare e difficilmente sarà approvato entro il 30/06/2023, se ne conosce il testo, ma è molto probabile che subirà delle modifiche, non sono esclusi ulteriori provvedimenti legislativi. I tecnici del ministero sono al lavoro per rendere operativo il RAS, ma non abbiamo notizie circa i tempi di partenza ed il contenuto delle nuove procedure.

Proprio a causa di questa incertezza normativa ed operativa, abbiamo atteso sino ad oggi sperando di avere delle informazioni il più possibile aderenti a quanto effettivamente verrà approvato ed imposto nei prossimi mesi. Purtroppo l’unica fonte certa è l’attuale versione del D.Lgs. 36/2021 che, a partire dal 01/07/2023, prevede un nuovo scenario dal punto di vista fiscale, previdenziale e giuslavoristico. Le indicazioni che seguono sono proprio finalizzate a consentire un primo adeguamento al nuovo scenario.

 

IL NUOVO SCENARIO

In questa tumultuosa fase è sicuramente utile ricordare quali sono i possibili inquadramenti di un collaboratore operativo presso una asd/ssd dopo l’entrata in vigore della riforma:

INQUADRAMENTOTIPOLOGIA DI RAPPORTOTASSAZIONECONTRIBUZIONEADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Dipendentevincolo gerarchico, obbligo di rispetto di un orario, potere disciplinare, ingerenza nello svolgimento delle mansionitassazione e detrazioni ordinariecontribuzione piena ai fini previdenziali e assistenziali, copertura INAILlettera di assunzione, rispetto del CCNL, comunicazione al Centro per l’Impiego, apertura posizione INAIL, gestione sicurezza del lavoro, elaborazione paghe, tutto a carico del datore di lavoro
Volontariocollaborazione genuinamente gratuita, possibile un rimborso spese rigorosamente documentateNullanulladichiarazione di lavoro volontario
Professionista titolare di partita IVA orfetariafautonomia della prestazioneesenzione per i primi 15.000 € di reddito, tassazione al 5% (nuove partite IVA) o al 15%esenzione per i primi 5.000 €, contributi INPS 26,23% a carico del professionista, contribuzione ridotta al 50% fino al 2027contratto, gestione fiscale presso un consulente a carico del professionista
Collaborazione coordinata        e continuativa sportivaautonomia della prestazione, consigliabile un monte ore settimanale entro le 18 per avere la presunzione legale di genuinità del rapportoesenzione per i primi 15.000 € di reddito, tassazione e detrazioni ordinarieesenzione per i primi 5.000 €, contributi INPS 27,03% ridotta al 50% fino al 2027 + INAIL 1/3 a carico coll.re e 2/3 a carico committente (il premio assicurativo INAIL non è ancora definito)contratto, comunicazione al Centro per l’impiego, apertura posizione INAIL, gestione sicurezza del lavoro, elaborazione LUL e conteggi contributi, invio dichiarazioni all’INPS e all’INAIL, prospetto paghe se compensi superiori a 15k, tutto a carico del committente
Collaborazione coordinata        e continuativa     di carattere amministrativo- gestionaleautonomia della prestazioneesenzione per i primi 15.000 € di reddito, tassazione e detrazioni ordinarieesenzione per i primi 5.000 €, contributi INPS 27,03% ridotta al 50% fino al 2027 + INAIL 1/3 a carico coll.re e 2/3 a carico committente (il premio assicurativo INAIL non è ancora definito)Contratto / lettera d’incarico, comunicazione al Centro per l’Impiego, apertura posizione INAIL, gestione sicurezza del lavoro, elaborazione LUL e conteggi contributi, invio dichiarazioni all’INPS e all’INAIL, prospetto paghe, tutto a carico del committente

Le ipotesi co.co.co. e partita IVA forfetaria presumibilmente saranno le scelte più frequenti da parte degli attuali collaboratori sportivi.

Gli adempimenti amministrativi a carico della asd/ssd in caso di co.co.co. saranno gestiti con apposite procedure nell’ambito del RAS; ad oggi come detto sopra le procedure non esistono ed è ragionevole pensare che non saranno pronte per il giorno 01/07/2023. Pertanto tali adempimenti dovranno essere gestiti con le modalità attualmente disponibili ed attivabili solo da professionisti specializzati quali consulenti del lavoro oppure commercialisti. La norma richiede che gli adempimenti siano completati prima del giorno 01/07/2023.

Consigliamo vivamente di gestire in modo corretto, completo e tempestivo tali operazioni di comunicazione delle posizioni all’INPS ed all’INAIL. In caso contrario la collaborazione, a partire dal giorno 01/07/2023, potrà essere considerata lavoro nero / irregolare e fonte di pesanti sanzioni in caso di ispezioni o infortuni.

COCOCO

I vostri professionisti saranno sicuramente pronti ad effettuare le suddette operazioni ma, onde evitare scoperture dei rapporti e considerata la notevole mole di lavoro, è necessario rispettare questa procedura una volta deciso per l’ipotesi co.co.co.:

      PARTITA IVA

Se si opterà per l’apertura di partita IVA, sarà compito del consulente scelto dal collaboratore procedere a tale apertura con effetto dal 01/07/2023.  

PRINCIPI GUIDA DEL PROCESSO DECISIONALE

Riteniamo doveroso sottoporvi alcune riflessioni utili a guidare il processo decisionale e fornirvi qualche consiglio sulle decisioni da prendere in tema di inquadramento dei collaboratori :

  1. le procedure di gestione del co.co.co. dovrebbero cambiare con la messa in opera del RAS  ed essere più semplici e meno costose, quindi si consiglia in questa prima fase di “mettere in copertura” solo quei collaboratori già operativi il giorno 01/07/2023 e rimandare a dopo la copertura dei collaboratori che lavoreranno ad esempio da settembre, quando si presume che il RAS sarà operativo.
  1. Riteniamo infine utile soffermarci su alcuni casi particolari relativamente al passaggio in corso d’anno dal plafond 10.000 ai nuovi plafond 15.000:
  1. percezione nel primo semestre di € 5.000,00 e nel secondo semestre di € 15.000,00: la somma di € 5.000,00 percepita nel secondo semestre (superando il limite annuale di € 15.000,00) viene tassata in maniera ordinaria, contribuzione INPS su € 10.000,00.

 A prestissimo per nuovi e positivi aggiornamenti, buona giornata a tutti voi.

Amerigo Saggese, NSI

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