IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2023
PREMESSA
L’ormai imminente entrata in vigore della riforma chiama il mondo sportivo dilettantistico ad affrontare notevoli cambiamenti nella gestione del personale.
A circa 10 giorni dall’entrata in vigore, riteniamo opportuno fornire un supporto ai processi decisionali che inevitabilmente tutti avete avviato. Innanzitutto è necessario fare il punto sulla normativa in vigore:
- il D.Lgs. 36/2021 ad oggi non ha subito modifiche rispetto alla versione che è stata ampiamente commentata ed analizzata nell’inverno scorso (ricordiamo il convegno di novembre 2022 e i diversi comunicati trasmessi a novembre e dicembre 2022), l’entrata in vigore, se non vi saranno cambiamenti all’ultimo minuto, è fissata per il giorno 01/07/2023;
- non sono stati emanati documenti di prassi sulla normativa;
- non è ancora operativo il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) per la parte inerente la gestione del lavoro sportivo.
Il Governo ha predisposto uno schema di decreto correttivo che sta seguendo il suo percorso parlamentare e difficilmente sarà approvato entro il 30/06/2023, se ne conosce il testo, ma è molto probabile che subirà delle modifiche, non sono esclusi ulteriori provvedimenti legislativi. I tecnici del ministero sono al lavoro per rendere operativo il RAS, ma non abbiamo notizie circa i tempi di partenza ed il contenuto delle nuove procedure.
Proprio a causa di questa incertezza normativa ed operativa, abbiamo atteso sino ad oggi sperando di avere delle informazioni il più possibile aderenti a quanto effettivamente verrà approvato ed imposto nei prossimi mesi. Purtroppo l’unica fonte certa è l’attuale versione del D.Lgs. 36/2021 che, a partire dal 01/07/2023, prevede un nuovo scenario dal punto di vista fiscale, previdenziale e giuslavoristico. Le indicazioni che seguono sono proprio finalizzate a consentire un primo adeguamento al nuovo scenario.
IL NUOVO SCENARIO
In questa tumultuosa fase è sicuramente utile ricordare quali sono i possibili inquadramenti di un collaboratore operativo presso una asd/ssd dopo l’entrata in vigore della riforma:
INQUADRAMENTO | TIPOLOGIA DI RAPPORTO | TASSAZIONE | CONTRIBUZIONE | ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI |
Dipendente | vincolo gerarchico, obbligo di rispetto di un orario, potere disciplinare, ingerenza nello svolgimento delle mansioni | tassazione e detrazioni ordinarie | contribuzione piena ai fini previdenziali e assistenziali, copertura INAIL | lettera di assunzione, rispetto del CCNL, comunicazione al Centro per l’Impiego, apertura posizione INAIL, gestione sicurezza del lavoro, elaborazione paghe, tutto a carico del datore di lavoro |
Volontario | collaborazione genuinamente gratuita, possibile un rimborso spese rigorosamente documentate | Nulla | nulla | dichiarazione di lavoro volontario |
Professionista titolare di partita IVA orfetariaf | autonomia della prestazione | esenzione per i primi 15.000 € di reddito, tassazione al 5% (nuove partite IVA) o al 15% | esenzione per i primi 5.000 €, contributi INPS 26,23% a carico del professionista, contribuzione ridotta al 50% fino al 2027 | contratto, gestione fiscale presso un consulente a carico del professionista |
Collaborazione coordinata e continuativa sportiva | autonomia della prestazione, consigliabile un monte ore settimanale entro le 18 per avere la presunzione legale di genuinità del rapporto | esenzione per i primi 15.000 € di reddito, tassazione e detrazioni ordinarie | esenzione per i primi 5.000 €, contributi INPS 27,03% ridotta al 50% fino al 2027 + INAIL 1/3 a carico coll.re e 2/3 a carico committente (il premio assicurativo INAIL non è ancora definito) | contratto, comunicazione al Centro per l’impiego, apertura posizione INAIL, gestione sicurezza del lavoro, elaborazione LUL e conteggi contributi, invio dichiarazioni all’INPS e all’INAIL, prospetto paghe se compensi superiori a 15k, tutto a carico del committente |
Collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale | autonomia della prestazione | esenzione per i primi 15.000 € di reddito, tassazione e detrazioni ordinarie | esenzione per i primi 5.000 €, contributi INPS 27,03% ridotta al 50% fino al 2027 + INAIL 1/3 a carico coll.re e 2/3 a carico committente (il premio assicurativo INAIL non è ancora definito) | Contratto / lettera d’incarico, comunicazione al Centro per l’Impiego, apertura posizione INAIL, gestione sicurezza del lavoro, elaborazione LUL e conteggi contributi, invio dichiarazioni all’INPS e all’INAIL, prospetto paghe, tutto a carico del committente |
Le ipotesi co.co.co. e partita IVA forfetaria presumibilmente saranno le scelte più frequenti da parte degli attuali collaboratori sportivi.
Gli adempimenti amministrativi a carico della asd/ssd in caso di co.co.co. saranno gestiti con apposite procedure nell’ambito del RAS; ad oggi come detto sopra le procedure non esistono ed è ragionevole pensare che non saranno pronte per il giorno 01/07/2023. Pertanto tali adempimenti dovranno essere gestiti con le modalità attualmente disponibili ed attivabili solo da professionisti specializzati quali consulenti del lavoro oppure commercialisti. La norma richiede che gli adempimenti siano completati prima del giorno 01/07/2023.
Consigliamo vivamente di gestire in modo corretto, completo e tempestivo tali operazioni di comunicazione delle posizioni all’INPS ed all’INAIL. In caso contrario la collaborazione, a partire dal giorno 01/07/2023, potrà essere considerata lavoro nero / irregolare e fonte di pesanti sanzioni in caso di ispezioni o infortuni.
COCOCO
I vostri professionisti saranno sicuramente pronti ad effettuare le suddette operazioni ma, onde evitare scoperture dei rapporti e considerata la notevole mole di lavoro, è necessario rispettare questa procedura una volta deciso per l’ipotesi co.co.co.:
- dotare il rappresentante legale di carta d’identità elettronica oppure SPID (necessari per attivare delega allo studio per le comunicazioni al Centro per l’Impiego);
- comunicare i dati anagrafici completi dei collaboratori (nome cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza)
PARTITA IVA
Se si opterà per l’apertura di partita IVA, sarà compito del consulente scelto dal collaboratore procedere a tale apertura con effetto dal 01/07/2023.
PRINCIPI GUIDA DEL PROCESSO DECISIONALE
Riteniamo doveroso sottoporvi alcune riflessioni utili a guidare il processo decisionale e fornirvi qualche consiglio sulle decisioni da prendere in tema di inquadramento dei collaboratori :
- le procedure di gestione del co.co.co. dovrebbero cambiare con la messa in opera del RAS ed essere più semplici e meno costose, quindi si consiglia in questa prima fase di “mettere in copertura” solo quei collaboratori già operativi il giorno 01/07/2023 e rimandare a dopo la copertura dei collaboratori che lavoreranno ad esempio da settembre, quando si presume che il RAS sarà operativo.
- i “vecchi” contratti di collaborazione sportiva o amministrativo-gestionale in corso al 01/07/2023 dovranno essere sostituiti da nuovi contratti e messi in copertura INPS / INAIL entro il 30/06/2023;
- visti gli adempimenti burocratici previsti per ogni collaboratore, in termini generali è consigliabile la partita IVA nel caso di collaboratore operativo in molteplici centri sportivi (pluri committenza), viceversa è consigliabile la co.co.co. in caso di mono committenza;
- se un collaboratore supera le 18 ore settimanali è consigliabile prendere in considerazione la partita IVA oppure l’assunzione, si segnala che è previsto un incremento a 24 di tale monte ore;
- la gestione fiscale di una partita IVA rispetto alla gestione di un co.co.co. è nel complesso meno onerosa se si considerano non solo i costi vivi (compenso del commercialista che segue la partita IVA e compenso del consulente del lavoro che gestisce le paghe) ma anche i tempi dedicati all’amministrazione (ricezione cedolini e F24, pagamento F24);
- Riteniamo infine utile soffermarci su alcuni casi particolari relativamente al passaggio in corso d’anno dal plafond 10.000 ai nuovi plafond 15.000:
- collaboratore che percepisce nel primo semestre € 10.000,00 e nel secondo semestre € 5.000,00: nessuna tassazione IRPEF, nessuna contribuzione INPS;
- collaboratore che percepisce nel primo semestre € 10.000,00 e nel secondo semestre € 10.000,00: la somma di € 5.000,00 percepita nel secondo semestre, superando nell’anno l’ammontare escluso dalla base imponibile, viene tassata in maniera ordinaria con detrazioni ordinarie, contribuzione INPS su € 5.000,00;
- percezione nel primo semestre di € 12.000,00 e nel secondo semestre € 3.000,00: nel primo semestre tassazione a titolo di imposta su € 2.000,00 (eccedente la franchigia fiscale di € 10.000,00); nessuna tassazione per la somma di € 3.000,00 percepita nel secondo semestre, nessuna contribuzione INPS;
- collaboratore che percepisce nel primo semestre € 15.000,00 e nel secondo semestre € 10.000,00: nel primo semestre la somma di € 5.000,00 (eccedente la franchigia di € 10.000,00) è soggetta a tassazione; la somma percepita nel secondo semestre è in franchigia da imposte sui redditi fino a € 5.000,00, mentre la somma eccedente di € 5.000,00 viene tassata in maniera ordinaria, contribuzione INPS su € 5.000,00;
- percezione nel primo semestre di € 5.000,00 e nel secondo semestre di € 15.000,00: la somma di € 5.000,00 percepita nel secondo semestre (superando il limite annuale di € 15.000,00) viene tassata in maniera ordinaria, contribuzione INPS su € 10.000,00.
A prestissimo per nuovi e positivi aggiornamenti, buona giornata a tutti voi.

Amerigo Saggese, NSI