L’articolo del nuovo Decreto Legge sul Green Pass n. 105 del 23/07/202 che interessa le nostre attività è il 3, punti b), d), g) perché si concentra sui concetti relativi alle “certificazioni verdi”. Al comma 1 è specificato l’obbligo di possesso di tale certificazione per accedere a:
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
In buona sostanza sia che si tratti di attività sportiva, sociale o culturale le organizzazioni dovranno chiedere l’esibizione del green pass laddove l’attività venga svolta al chiuso.
Non sono tenuti ad esibire la certificazione coloro che non sono in età vaccinale e coloro che risultino esserne esclusi per certificato medico.
Il personale di segreteria e gli istruttori con accordo di collaborazione saranno soggetti alle medesime regole degli associati/tesserati.
L’obbligo di verificare il possesso del green pass e quindi dei relativi requisiti dell’associato/tesserato spetterà direttamente al titolare della struttura, al gestore del servizio (art. 3, comma 4) o ad altra persona preposta tramite l’APP “VerificaC19” attraverso la quale sarà possibile scansionare (inquadrandolo) il QR Code presentato (anche cartaceo) dall’utente.
A prestissimo per nuovi e positivi aggiornamenti, buona serata. Amerigo Saggese