Art. 216 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 (c.d. “decreto Rilancio) – versione in vigore fino al 21 maggio 2021 Art. 216 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 (c.d. “decreto Rilancio) – versione in vigore fino dal 22 maggio 2021, come modificato dall’art. 36 ter del d.l. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni)
La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all’epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.
A fronte di tante polemiche e contestazioni legali di cui si è avuta conoscenza nel corso di questi ultimi mesi: il diritto-potere di scegliere se rimborsare la quota non goduta con denaro o offrendo all’utente un voucher è di assoluto appannaggio del gestore delle attività sportive, non dell’utente. In altri termini spetta al gestore la scelta tra rendere denaro o erogare un “buono” (voucher) all’utente valido a tutti gli effetti come “restituzione della controprestazione” ai sensi del citato art. 1463 del codice civile.
Pertanto, ogni contestazione avanzata in questi mesi volta alla restituzione della quota di iscrizione con denaro non solo è pretestuosa ma è da definirsi allo stato attuale della normativa in esame, priva di fondamento giuridico.
A prestissimo per nuovi e positivi aggiornamenti. Buona domenica a tutti. Amerigo Saggese