È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), contenente la normativa per l’erogazione del bonus ai Collaboratori
In analogia con la procedura seguita per l’erogazione automatica relativa alle mensilità precedenti, i Collaboratori Sportivi già beneficiari dovranno confermare, nella piattaforma informatica, che l’attività relativa al rapporto di collaborazione sia cessata, ridotta o sospesa a causa del COVID (a tal fine, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati), nonché di non essere beneficiari di altri redditi.
A tal fine, tutti i beneficiari, con eccezione dei soggetti per i quali si è registrata un’incoerenza con i dati comunicati dall’INPS, riceveranno a breve una mail per l’accesso in piattaforma.
Per maggiori dettagli relativi alle procedure per l’erogazione cliccare sul seguente link
https://www.sportesalute.eu/primo-piano/2527-aggiornamenti-bonus-collaboratori-sportivi-decreto-sostegni.html
Ribadiamo l’ammontare dell’indennità previste:
a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.
Ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennità, Sport e Salute utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica.
A prestissimo per nuovi e positivi aggiornamenti, buona serata a tutti voi. Amerigo