Green Pass: al via da oggi, 6 agosto per le attività sportive al chiuso.
Come ormai a tutti noto, il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, pubblicato nella G.U n. 175 del 23/07/2021 proroga la durata dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 e introduce l’obbligo del Green Pass per accedere ad alcuni servizi.
In attesa delle disposizioni attuative previste dallo stesso decreto, e in considerazione dell’ormai imminente entrata in vigore dell’obbligo, si forniscono alcune indicazioni operative, elaborate sulla base di confronti tra i professionisti del settore, relative alla problematiche di maggiore rilievo sino ad ora riscontrate, auspicando l’emanazione dei necessari chiarimenti ufficiali (decreti, circolari, FAQ), in relazione ai quali vi daremo immediata informazione qualora dovessero prevedere indicazioni diverse da quelle sotto riportate.
Il Green pass o certificato verde è un documento che attesta la guarigione dal Covid, o l’avvenuta vaccinazione ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
La validità del green pass è:
di 270 giorni per chi ha concluso il ciclo vaccinale o per chi, guarito dal Covid, ha ricevuto l’unica dose di vaccino prescritta;
il tempo massimo fino alla dose successiva, a seconda del tipo di vaccino, per chi ha ricevuto la prima dose;
di 180 giorni per chi, guarito dal Covid, è in attesa della prima e unica dose di vaccino;
48 ore per chi ha effettuato il test.
Il possesso del Green Pass è necessario per l’accesso ai seguenti servizi:
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso
centri culturali,
centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
convegni e congressi;
Il Green Pass NON può essere sostituito da autocertificazione.
L’obbligo scatta a partire da oggi 6 agosto 2021.
L’obbligo del GP è previsto per i soggetti dai 12 anni in su.
Non sono obbligati al Green Pass i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica
Si segnala, peraltro, che, in materia di esonero, si è ancora in attesa di circolare del Ministero della Salute che dovrà stabilire i criteri per l’esonero dalla certificazione per coloro che, per qualsiasi motivo, non sono nelle condizioni di potersi vaccinare, in attesa della quale, allo stato, l’unica soluzione pare essere quella di richiedere il test molecolare o antigenico con esito negativo.
L’introduzione dell’obbligo del green pass per l’accesso alle attività sportive limitatamente alle attività al chiuso comporta che l’accesso ai locali potrà essere consentito solo ai soggetti che ne siano in possesso.
Se l’impianto è dotato di aree esterne, può accogliere frequentatori anche senza green pass, ferma l’applicazione delle misure note (distanziamento ecc..) e fermo restando che per l’utilizzo degli spogliatoi è necessario il possesso della certificazione
L’estensione dell’obbligo del GP a tutti i collaboratori e lavoratori sembra potersi ricavare da una lettura più attenta della norma secondo cui l’accesso ai servizi si riferisce non solo ai fruitori del servizio, ma anche all’erogatore del medesimo.
Pertanto, sulla base di una interpretazione volta a valutare la ratio della disposizione e tenuto conto delle finalità della norma, volta al contenimento del virus e allo stato emergenziale, la risposta dovrebbe essere affermativa, ritenendo l’obbligo del GP applicabile anche ai gestori e tecnici che operano nell’impianto sportivo
Nonostante si auspichi un chiarimento urgente in materia, a titolo prudenziale, e tenuto conto della ratio della disposizione riteniamo opportuno
ricomprendere nell’obbligo anche i gestori, i lavoratori dipendenti ed i collaboratori sportivi, in linea peraltro con recentissime sentenze di alcuni tribunali.
Il Governo ha reso disponibile una App, denominata “VerificaC19”, attraverso cui provvedere a scansionare i green pass ed a verificarne la regolarità (provvedimento della direzione generale del Ministero della Salute 28 giugno 2021).
L’App andrà scaricata su un dispositivo mobile (telefono cellulare o tablet).
Questi i link per dispositivi Google e Apple:
VerificaC19 – App su Google Play
VerificaC19 su App Store (apple.com)
Qualora l’impianto sportivo sia dotato di diversi ingressi e/o il personale addetto vari durante la giornata, sarà necessario scaricare l’app su diversi dispositivi.
Il controllo del green pass non comporta conservazione di dati personali da parte di chi effettua il controllo, ma ne implica l’acquisizione.
La App “Verifica C19” prevede la sola scansione del QRcode e non la sua conservazione.
Non essendo possibile l’archiviazione attraverso la App “Verifica C19”, può risultare complicato dimostrare – ex post – di avere adottato le misure richieste in caso di focolaio o di controllo successivo.
Nonostante al momento non vi siano disposizioni che ne prevedano la conservazione, un simile adempimento sembra essere auspicabile in vista di possibili future contestazioni, considerata la perdurante incertezza della situazione.
In alternativa, al fine di garantire il tracciamento dell’attività di controllo, potrebbe dunque essere opportuno (ancorchè non richiesto dalla norma) predisporre un modulo, da compilare a cura dell’addetto al a controllo, con la seguente indicazione in calce:
“il/la sottoscritto/a _ (nome e cognome dell’addetto al controllo) ha verificato che, in relazione all’utente ………………………………….
non è richiesta l’esibizione della certificazione verde COVID – 19
l’interessato/a è in possesso di certificazione verde COVID – 19 in corso di validità.
Firma _”
Il GP rileva uno stato di salute in quanto si riferisce ad un trattamento sanitario; di norma, per il trattamento di tali dati (acquisizione, archiviazione, conservazione, …) è necessario acquisire il consenso informato da parte dell’interessato.
Il decreto prevede che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per l’accesso alle quali viene inserito l’obbligo del green pass, siano obbligati al relativo controllo, rinviando ad un apposito Dpcm emanato il 17 giugno u.s., che stabilisce (art. 13) che eventuali soggetti delegati all’attività di verifica del green pass siano incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
La delega, quindi, potrà essere attribuita dall’organo amministrativo al presidente del circolo o ad altro soggetto delegato, dovrà essere nominativa, operata per iscritto e dovrà indicare le finalità, l’oggetto e le istruzioni che il delegato deve eseguire per il controllo.
A prestissimo per nuovi e positivi aggiornamenti, buona serata e buone vacanze, Amerigo Saggese