IMPORTANTE!!! URGENTE!!!
Una disposizione pervenutaci soltanto oggi. Riguarda tutti sia imprese che associazioni o società, riguarda anche noi.
In attuazione di una direttiva comunitaria, Il 6 aprile p.v. entrerà in vigore il decreto legislativo 04.03.2014, n. 39, che prevede norme relative alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Di particolare rilievo l’art. 2 che, introducendo l’art. 25 bis nel d.p.r. 14.11.2002 n.313, prevede che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori, deve preventivamente richiedere il CERTIFICATO PENALE. La mancata richiesta è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00. Fra coloro che svolgono “attività volontarie” sono, pertanto, da ricomprendersi anche i soggetti del terzo settore (associazioni di promozione sociale, volontariato, culturali, onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche) che svolgono attività rivolte ai minori tramite dipendenti o volontari, ivi compresi i soggetti che percepiscono i compensi di cui all’art. 67 primo comma lett. m) del Tuir, quali, ad esempio, gli Istruttori. Pertanto, tutti i centri sportivi, o comunque associazioni non profit, sia gestiti in forma di impresa che di associazione, dovranno richiedere detto certificato penale ai collaboratori che operano con minorenni. Non sono previsti periodi transitori e dunque, a partire da tale data potranno essere sanzionati con la multa indicata tutti i gestori che non abbiano effettuato tale richiesta ai propri Collaboratori.
Si ricorda che il certificato penale dovrà essere richiesto dal soggetto interessato (o comunque da un proprio delegato) all’Ufficio locale del Casellario Giudiziale con una domanda alla quale occorre allegare una marca da bollo di euro 19,54.
OBBLIGO DEL POS PER I GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI
Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe, dal prossimo 30 giugno, SALVO PROROGHE O RIPENSAMENTI, sempre possibili, scatterà l’obbligo di accettazione della moneta elettronica da parte degli esercenti di attività commerciali e di servizi, anche professionali.
Conseguentemente, entro tale data, TUTTI I GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI, comprese le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, dovranno dotarsi di un POS (point of sale).
Allo stato attuale, pertanto, , esiste l’obbligo ma per ora non è stata istituita alcuna sanzione, e quindi non è ancora chiaro cosa rischia chi non si adeguerà al dettato normativo.
Come di consueto, vi terrò informati non appena vi saranno nuove notizie al riguardo.
A.Saggese